martedì 22 gennaio 2019

E mi spiego.....



NOMINA DEI VICESINDACI ITALIANI COL CONSENSO DELLA CAN O SENZA?


Mi incammino anch’io nel dibattito a dir poco polemico che l’intenzione del nuovo sindaco di Capodistria, Aleš Bržan, di nominare uno dei vicesindaci fra i tre consiglieri italiani al Consiglio comunale senza chiedere l’assenso della Comunità autogestita della nazionalità italiana (CAN) ha acceso. C’è chi fra i connazionali, come in sottoscritto, che sostiene il diritto del sindaco di agire in tal modo, ovvero in piena autonomia, e chi invece glielo contesta, convinto che tanto le disposizioni della Costituzione, della Legge sulle autonomie locali, di quella sulle CAN, quanto quelle dello statuto comunale, non glielo consentano. Sarebbe lesivo, un tale comportamento, - dicono - della “soggettività’” della comunità nazionale italiana.
E dal presidente della CAN comunale di Capodistria, Fulvio Rihter, un duro attacco al sindaco per non voler nominare a vicesindaco Alberto Scheriani come disposto dal Consiglio della Comunità autogestita. A sostegno della tesi che Aleš Bržan è in fallo citano costoro tutta una serie di articoli dello statuto comunale che dopo attenta lettura rimandano la palla indietro.
Difatti c’è un solo articolo che dispone le modalità dell’insediamento del vicesindaco italiano, l’articolo 45. Lo cito un tantino snellito: “Il comune ha per lo meno un vicesindaco. Costui è nominato fra i membri del Consiglio comunale dal sindaco, che può anche dimetterlo…. Il vicesindaco deve essere appartenente alla comunità nazionale italiana, nominato fra i membri del Consiglio comunale eletti sulle liste particolari della comunità stessa, qualora a codesta non appartenga il sindaco”.
Chiarissimo. Il sindaco decise liberamente e autonomamente quali dei tre consiglieri italiani eletti sarà il suo vice, il suo braccio destro, colui che lo rappresenterà ogni qualvolta ne avrà bisogno. Sempre che costui accetti l’invito. Tutti gli altri articoli che menzionano e regolano la posizione e i diritti della comunità nazionale italiana e anche il ruolo della CAN riguardano tutto il resto, compresa la conclamata “soggettività’”, non la nomina del vicesindaco.
Se si fosse voluto che tale nomina passasse attraverso l’assenso della CAN, l’avremmo scritto già nel ’94 quando stendemmo la prima bozza dello statuto comunale ad avvenuta riforma dell’ordinamento delle autonomie locali. Ritenemmo infatti che il sindaco dovesse avere un solo vincolo nel procedere alla nomina dei suoi vice, ovvero che uno dovesse sceglierlo fra i consiglieri italiani eletti ed anzi io stesso sbagliai nel suggerire al sindaco Dino Pucer la nomina di Bruna Alessio, eletta sulla lista dei Socialdemocratici. Alberto Scheriani me lo fece presente e la scelta poi cadde su di lui, eletto sulla lista particolare dei connazionali. Che il Consiglio della CAN si pronunciasse poi di elezione in elezione e ripetesse sempre lo stesso nome (anzi mi chiedo se l’abbia fatto ad ogni nuovo mandato di Popovič?) era nei suoi diritti, ma spettava sempre al sindaco l’esclusività della scelta.
Ed era ed è giusto così, secondo me! Perché’? Per il semplice motivo che il sindaco ha bisogno di un braccio destro, di un sostituto, di cui abbia piena fiducia e che possa anche sostituire nel momento in cui questa venga a mancare. Se fosse vincolato all’assenso della CAN non avrebbe più spazio di manovra e anzi il vicesindaco potrebbe anche dettargli l’agire, tenerlo in scacco. Son stato sindaco e so cosa questo possa significare e comportare.
Per altro, a chi a difesa sul ruolo della CAN si richiama alle soluzioni adottate dagli altri tre comuni nazionalmente misti, ove il parare della comunità autogestita è stato considerato, rispondo che ognuno ha una sua propria regolamentazione:
Un ruolo della CAN nella nomina del vicesindaco italiano è contemplato solo a Isola e Ancarano. A Isola dove per altro è il Consiglio comunale e non il sindaco a nominare e deporre i vicesindaci, nell’ articolo 57: “Uno dei vicesindaci è nominato col consenso della CAN”. Ad Ancarano nell’ articolo 36:” Il vicesindaco appartenente alla comunità nazionale italiana è nominato e deposto su richiesta del Consiglio della CAN.”
La più liberale è la regolamentazione nello statuto di Pirano - articolo 35: “Uno dei vicesindaci (nominati dal sindaco!) è di nazionalità italiana, qualora non lo sia il sindaco.” In questo caso neanche il vincolo di sceglierlo fra i consiglieri ai seggi specifici.
Soluzioni diverse quindi, dipendentemente dalle particolarità e dagli interessi di ogni singolo comune e comunità nazionale. Che poi ad Ancarano, Isola e Pirano abbiano optato o stiano optando di concerto con le rispettive CAN, sindaci e consigli comunali ne hanno il pieno diritto. Affari loro. Ma anche in questo caso ricordiamoci che nessuno dei vicesindaci italiani ha 20 anni di servizio in questa carica. Al massimo al secondo mandato, a quanto mi risulta.
Non ci si avventi dunque su colui che ha sostituito l’”amato” Popovič solo perché’ non vuole rinominare Scheriani. Diamogli spazio, consentiamogli di cingersi di gente fidata con cui possa incominciare ad operare e impugniamo la nostra “soggettività’” laddove va impugnata. Oppure ritorniamo ai “bei tempi” del monolitismo socialista, proponiamo la scelta di più nomi, come facevano Lega dei comunisti e Alleanza socialista del popolo lavoratore, su un’unica lista, sconfessiamo il pluralismo di scelta. A si, quasi dimenticavo. Nessuno dei consiglieri ai tre seggi specifici e nessuno della CAN, quando si propose e approvò la formulazione dell’attuale articolo 45 dello Statuto comunale, vi obiettò o avanzò un testo diverso come avvenuto a Isola e Ancarano.
Allora, cari connazionali, diamoci una calmata a lasciamo respirare il nostro nuovo primo cittadino senza metterlo in apprensione ancor prima che abbia incominciato il suo quadriennale cammino.
 

lunedì 21 gennaio 2019

Župan ima vso pravico do izbire podžupanov!



LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA CAN DI CAPODISTRIA, FULVIO RIHTER


Spettabile presidente,
Caro Fulvio,
Sono rimasto spiacevolmente sorpreso dal tuo attacco al nostro nuovo sindaco, Aleš Bržan, per non aver obbedito a quanto dall'istituzione che presiedi deciso circa la nomina del vicesindaco che indicate in Alberto Scheriani. Legittima la vostra proposta e, se vogliamo, pretesa, ma solo opzionale rispetto al diritto di scelta che e' esclusivo del sindaco. L'unico vincolo che la legge e lo statuto comunale gli impongono e' di dover scegliere fra uno dei tre membri del Consiglio comunale eletti dalle liste particolari degli appartenenti alla comunita' nazionale italiana. Quanto da te citato a sostegno della vostra delibera non sta ne' in cielo ne in terra. Sulla nomina del vicesindaco giuridicamente la CAN non ha ruolo. Che i connazionali si siano mossi con tale prassi anche a Isola e Pirano, ben fatto, ma la scelta definitiva spetta comunque al sindaco e a nessun altro. Neanche il Consiglio comunale si esprime in merito (art. 45 dello Statuto comunale!) E' il sindaco che nomina ed e' sempre lui che dimette il o i suoi vice.
Se cosi' non fosse, ovvero dipendesse tutto, per quanto attiene ai diritti e agli interessi, ovvero alla posizione della Comunità' nazionale italiana, dal volere, chiamiamola »soggettività'« della CAN, allora avremmo una lista unica con 3 o piu' nomi, per le elezioni al Consiglio comunale, legittimata dalla CAN stessa, e non più' liste autonome. Mi risulta che ve ne siano state due alle ultime elezioni, ma solo una sponsorizzata dalla CAN e come tale anche vincente con due consiglieri eletti contro uno della lista concorrente.
Queste cose te le dico perché' a stendere la prima bozza dello statuto comunale e' stata la mia squadra nel 1994, quando si e' passati dall'ordinamento comunale socialista a quello attuale. Si, all'Assemblea comunale di allora, predecessore del Consiglio comunale, la CAN aveva e come ruolo, sulla toponomastica addirittura in veste di »quarta camera«. Dopo di che le si e' conservato un ruolo significativo anche nella nuova strutturazione e non dubito che il nuovo sindaco si permettera' di ignorarlo (art. 104 e 105), ma riguardo al o alla vicesindaco lasciate che faccia la sua scelta in piena liberta' e autonomia. Non potete imporgli un nome di cui non possa aver fiducia. Il vice e' il suo primo e più' stretto collaboratore, colui che lo sostituisce, che ne fa le veci, che puo' venir anche sostituito nel momento in cui non segua le indicazioni e la delega del capo.
Queste cose, caro Fulvio, dovresti saperle, conoscere quanto di preciso scritto nello statuto comunale, non appigliarti a disposizioni generiche tipo: »Il Consiglio della CAN da l'assenso ad…. altri atti del comune che regolano le questioni riguardanti l'attuazione dei diritti particolari esclusivamente della comunità' nazionale italiana e dei suoi appartenenti«. L'atto della nomina dei vicesindaci non e' lasciato alla mercé' delle interpretazioni della citata disposizione, ma molto ben precisato nell'art. 45!
E, consentimi, una riflessione finale, tutta personale. Non ti pare che dopo 16 anni, e se non erro, lo era già' prima sotto i sindaci Fister e Pucer, vi sia un bisogno di ricambio anche del vicesindaco italiano, con la nomina, finalmente, di una donna a rivestire questo ruolo?
Con ossequi.